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Alle vittime di sfruttamento e tratta rinnovo del permesso anche senza denuncia   Stampa  E-mail 

(Tratto da: La Gazzetta del Mezzogiorno del 09.02.08)
E' la novità prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, che sino ad oggi l'Italia non ha ratificato.
ROMA - Il primo febbraio scorso è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta di esseri umani. Secondo «Amnesty International», «Anti-Slavery International» e «La Strada International», tre delle organizzazioni che maggiormente si sono battute per ottenere questo risultato, si tratta di un importante passo avanti per proteggere i diritti delle persone intrappolate in quella che si può certamente definire una delle peggiori forme di schiavitù moderna.

Uno degli elementi maggiormente innovativi della Convenzione consiste nell’af - frontare il problema dal punto di vista dei diritti delle vittime. La Convenzione richiede infatti agli Stati parte di garantire alle vittime di tratta una serie di misure di assistenza e protezione che rendano possibile l’uscita dalla situazione di assoggettamento. Si tratta di persone, principalmente donne e minori, rapite, costrette o raggirate con la promessa di un lavoro, che si trovano intrappolate in situazioni di sfruttamento sessuale o economico, costrette a subire violenze e maltrattamenti e violazioni della propria integrità fisica oltrechè del diritto alla salute, a condizioni abitative decenti, alla libertà di movimento. La Convenzione richiede agli Stati parte di costituire meccanismi che permettano di identificare le vittime di tratta e a queste ultime viene garantito un periodo di riflessione di almeno 30 giorni durante il quale non è possibile emettere alcun ordine di espulsione. Gli Stati sono poi chiamati a rilasciare permessi di soggiorno rinnovabili indipendentemente dalla disponibilità della vittima a denunciare i propri trafficanti. Inoltre è stabilito l’importante principio del risarcimento delle vittime. E’ un vero peccato che l’Italia non faccia parte dei 14 Stati che hanno finora ratificato la Convenzione. Peraltro l’Italia si è già dotata di una legislazione che offre una serie di garanzie alle vittime di tratta. In particolare l’art. 18 del T.U. sull’immigrazione dà la possibilità di usufruire di permessi di soggiorno non solo a quelle donne che decidono di denunciare i propri trafficanti, ma anche a quelle che intraprendono un percorso sociale per l’uscita dalla situazione di sfruttamento. Quest’ultimo aspetto è molto importante in quanto spesso le donne non sono nelle condizioni di sporgere una denuncia a causa delle minacce di ritorsione dirette a loro o ai propri familiari. Tuttavia le tutele contenute in questa normativa, ulteriormente rafforzate dalla legge contro la tratta 228/03, rischiano di restare sulla carta per molte vittime di tratta. La concessione del permesso di soggiorno è molto disomogenea da questura a questura e spesso la possibilità di ottenere il permesso senza fare denuncia risulta difficile. Inoltre le forze dell’ordine sono spesso reticenti nell’informare le donne che sono presumibilmente vittime di tratta della possibilità di essere inserite nei percorsi di reinserimento sociale, con la conseguenza che la maggioranza di esse viene espulsa a causa della mancanza di documenti.
Erika Bernacchi, Responsabile coordinamento donne della Sezione Italiana di Amnesty International


 

 


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