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Per fornire assistenza giudiziale a persone in gravi situazioni di disagio sociale, culturale ed economico, vittime di palesi ingiustizie i nostri partners offrono consulenze di stampo giuridico, gratuitamente.

A tal riguardo il D.P.R. 30.05.2002 n.115, all'art. 74, precisa che: "E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E' altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate".

Le condizioni per l'ammissione sono indicate nell'art. 76 D.P.R. 115/02: "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'impota personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22".
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante e il limite sopraindicato aumenta di Euro 1.032,91 per ogniuno dei familiari conviventi.
Tale reddito limite viene adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, di Concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
L'interessato che si trovi nelle condizioni di cui sopra può presentare apposita istanza, con firma autenticata dall'avvocato o dal funzionario che la riceve, presso la cancelleria del giudice dinanzi al quale pende il procedimento.

Ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 115/02:
1. "L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena d'inammissibilità, contiene":
a) la richiesta d'ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, dovrà corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare  competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inamissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Tuttavia, è possibile che il magistrato competente rigetti l'istanza d'ammissione; in tal caso l'interessato potrà proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'art.97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della Corte d'Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il decreto di rigetto.
In ogni caso l'ammissione al patrocinio è esclusa: per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Chi, invece, è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Infine, va ricordato che il trattamento previsto per il cittadino è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. 

In materia di diritto di famiglia la consulenza legale è talvolta fornita dai consultori familiari ed in tal caso è gratuita, oppure da associazioni di solidarietà a costi relativamente modesti.
Dopo una prima sommaria valutazione del caso, l'utente è inviato al legale specializzato che, esaminata ed inquadrata la questione, fornisce i consigli giuridici del caso ed un parere con le indicazioni per la possibile soluzione della questione.
Talvolta la consulenza può essere esaustiva per la problematica sottoposta: il semplice consiglio, o l'indicazione prestata, è sufficiente per la tutela del proprio diritto (ad es. iscrizione anagrafica per i senza fissa dimora o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per gli stranieri, possibilità o meno di fare un ricorso giudiziario).
Altre volte per la soluzione del caso è necessaria anche un'attività di assistenza extragiudiziale, come la redazione di una lettera o istanza (ad esempio istanza per la revoca di provvedimento di espulsione per lo straniero o lettera per la richiesta di risarcimento danni) o l'accompagnamento presso un ufficio per una corretta esposizione del caso (ad esempio Questura e Prefettura per gli stranieri).
Quando invece si prospetta la necessità di un'assistenza giudiziale, sia nell'ambito civile che penale, verificati i presupposti, gli utenti vengono indirizzati nei percorsi di accesso al gratuito patrocinio nell'ambito civile ed al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito penale: ma in entrambi i casi enormi sono i limiti in ordine all'effettività della difesa per le persone prive di mezzi economici.

Tutti coloro che non possono sostenere il costo di un giudizio civile possono chiedere il gratuito patrocinio. Per richiederlo bisogna presentare domanda all'apposita commissione istituita presso l'organo giudiziario della città dove si intende instaurare la causa (Tribunale, Corte d'appello ecc.) documentando le condizioni economiche di povertà e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
Se la commissione accetta la domanda, ammette la persona richiedente al gratuito patrocinio evitandole di pagare le spese e nominando un avvocato che dovrà prestare la sua opera gratuitamente.

 


 

 


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